Descrizione
IL SINDACO
Premesso che nel territorio comunale si svolgono durante il periodo estivo intrattenimenti e spettacoli programmati;
Preso atto che pur ritenendo utili le attività di divertimento ed aggregazione sociale si ritiene opportuno assicurare la vivibilità urbana, considerando il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 18/08/2000, n. 267;
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
Che le attività nel territorio comunale di divertimento o pubblico spettacolo, rappresentazioni, balli, concerti ecc., nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al 15/09/2026 dovranno essere svolte secondo i seguenti orari:
- Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 1:00 del giorno successivo a.m.
Che per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve le eventuali responsabilità penali, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00 Euro;
Che la presente ordinanza sarà portata a conoscenza degli utenti mediante affissione all’albo pretorio on line ed in luoghi pubblici del territorio comunale.
Che ai sensi degli artt. 3, e 5 della L. 7/08/1990 n. 241 il Responsabile del procedimento è il Ten. Giuseppe Bevacqua.
Che la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di gg. 30 dall’affissione all’albo pretorio oppure ricorso al Tar nel termine di 60 gg.
Campo Calabro, 19/06/2026
Il Sindaco
Dott. Rocco Alessandro Repaci
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Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2026, 19:45